Studio Medico Destefanis

 

 

Prescrizione dei Farmaci

Regole prescrittive per gli Stupefacenti

 

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 49 del 21 febbraio 2006, contenente disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il Ministero ha ritenuto opportuno emanare alcune circolari esplicative.
L'Ufficio centrale stupefacenti ha fornito, con la Nota del 1 marzo 2006 e quella del 7 marzo 2006, rivolte alle associazioni di categoria delle industrie e del commercio, alcuni chiarimenti utili in merito ai nuovi adempimenti connessi agli impieghi leciti delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Con le circolari del 1 marzo 2006 e del 9 marzo 2006, indirizzate agli Assessorati regionali alla sanità e alle associazioni di categoria, il Ministero dà alcune urgenti indicazioni relative alla prescrizione medica dei medicinali stupefacenti.

In pratica, con la nuova legge, è stato sostituito il vecchio elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope con un nuovo elenco suddiviso in due sole tabelle:

 

  • TABELLA I: sono elencate tutte le sostanze individuate come stupefacenti o psicotrope suscettibili di abuso

  • oppiacei (morfina, eroina, metadone, ecc.)
  • cocaina
  • amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs)
  • allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico – LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina, ecc.)
  • tetraidrocannabinoli - THC
  • cannabis indica
     

 

  • TABELLA II: sono elencati i principi attivi dei medicinali (quindi anche alcune sostanze presenti nella prima tabella) suddivisi in 5 sezioni ( A, B, C, D ed E) a seconda del maggiore o minore potere di indurre dipendenza.

 

Le tabelle sono aggiornate generalmente con Decreto ministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) ogni qualvolta se ne presenta la necessità, cioè quando una nuova sostanza diventa oggetto di abuso o qualche nuova droga viene immessa nel mercato clandestino o quando viene scoperto un nuovo farmaco ad azione stupefacente o psicotropa. L’aggiornamento, quindi non è periodico. L'ultimo aggiornamento è stato effettuato dal Ministero della Sanità in data 14 Novembre 2008.

Il decreto, a firma del Ministro della salute, è emanato dopo aver acquisito i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga.

 

 

AREA MEDICA: Ai Medici ovviamente interessano i Medicinali della Tabella II che sono così suddivisi:

 

  • TABELLA 2 A   contiene farmaci oppiacei, barbiturici, antidolorifici inclusi nella ex Tab. III B e altri farmaci fortemente induttori di dipendenza.

    In particolare sono compresi i farmaci per il trattamento del dolore severo per patologie neoplastiche (Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanil, Idrocodone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone).

    E' previsto che per questi farmaci venga usato un nuovo apposito ricettario individuato in un momento successivo con decreto del Ministero della Salute. Per il momento il Medico continua a regolarsi come con la vecchi normativa:

  • Terapia del Dolore: ricettario a ricalco (legge 12/2001) reperibile presso le ASL e da compilare in triplice copia (una da conservare, una per il SSN e una per il paziente) e per terapie valide 30 giorni
  • Altre Terapie: ricettario giallo in duplice copia (madre-figlia) per terapie valide 7 giorni

 

  • TABELLA 2 B  contiene le preparazioni galeniche, un tempo in tabella IV, per le quali si deve utilizzare la normale ricetta medica non ripetibile da trattenersi dal farmacista, e quindi da rinnovare volta per volta.

 

  • TABELLA 2 C  contiene i barbiturici della ex tabella IV,  per i quali si deve utilizzare la normale ricetta medica non ripetibile da trattenersi dal farmacista, e quindi da rinnovare volta per volta.

 

  • TABELLA 2 D contiene farmaci della ex tabella V  (tra cui farmaci ad uso parenterale come Diazepam, Clordemetildiazepam, Lorazepam, Nidazolam; il Tramadolo; composti per os con particolari dosaggi di Codeina, Difenossina, Difenossilato, Propiram) per i quali si deve utilizzare la normale ricetta medica non ripetibile da trattenersi dal farmacista, e quindi da rinnovare volta per volta.

          

Con Decreto del Ministero della Salute del 31 Marzo 2010 (pubblicata G.U. n.78 del 3/04/10) è stato confermato quanto già stabilito con  Ordinanza del 16 Maggio 2009 (pubblicata G.U. n.141 del 20/06/09) e Ordinanza del 8 Ottobre 2009  (pubblicata G.U. n.246 del 22/10/09), in base alle quali il Ministero della Salute ha stabilito che siano iscritte nella tabella II, sezione D, le sostanze stupefacenti e psicotrope, ad uso diverso da quello parenterale, e utilizzate nella terapia del dolore severo di qualsiasi origine, precedentemente inserite in tabella II sezione A, onde favorirne la prescrizione da parte dei Medici. Il Decreto rappresenta in pratica una definitiva revisione del testo unico in materia.

 

  • TABELLA 2 E  contiene farmaci delle ex tabelle V e VI, quali le benzodiazepine e gli ansilitici di uso comune, ma anche i derivati morfinici in quantità molto ridotta e/o in forme che ne impediscano l'abuso o l'estrazione dello stupefacentele. Per questi farmaci basta la normale ricetta, anche ripetibile, che però assume validità solo 30 giorni e può essere utilizzata fino a tre volte in questo periodo (Il numero di confezioni è stato ridotto dalle 5 originariamente previste a 3 con Decreto Ministero Salute del 07/08/06 pubblicato su G.U. n.193 del 21/08/06).

 
 
 
© SMD - Ultima mod. 17 Maggio 2010