DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.04.2008 N. 378
Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale con le
OO.SS. dei medici di medicina generale relativo all’utilizzo del
personale di studio e ai servizi di prenotazione CUP presso gli studi
medici.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. N.
502/1992 e successive modifiche e integrazioni, di cui all’intesa in
sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
VISTI:
• L’art. 2 del suddetto Accordo, che definisce i livelli di negoziazione
nazionale, regionale e aziendale;
• L’art. 4, che prevede la definizione di intese integrative a livello
regionale;
• L’art. 14 che individua i contenuti specifici demandati alla
negoziazione regionale;
RICHIAMATE le
proprie deliberazioni:
• n. 934 del 5 agosto 2005, ad oggetto l’istituzione del Comitato
Permanente Regionale, deputato tra l’altro, ai sensi dell’art. 24 del
citato Accordo Collettivo Nazionale, alla definizione degli Accordi
Regionali;
• n. 234 del 17 marzo 2006, ad oggetto l’approvazione dell’Accordo
Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i MMG;
• n. 923 del 3 agosto 2007, ad oggetto l’associazionismo evoluto e i
progetti per il governo clinico;
PRESO ATTO che in
sede aziendale sono emerse alcune difficoltà applicative relativamente
all’art. 8 dell’Accordo approvato con la suddetta deliberazione n.
234/2006 e che, conseguentemente, è stato necessario apportare alcune
modifiche al testo del suddetto articolo con una nuova formulazione del
quarto capoverso, come risulta al punto 1 dell’allegato al presente
provvedimento;
CONSIDERATO che,
contestualmente a dette modifiche e in coerenza con quanto previsto dal
Piano Regionale per il contenimento dei tempi di attesa di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 129/2007, si è concordato di
attivare un’iniziativa per consentire la prenotazione degli esami e
delle visite specialistiche direttamente dagli studi dei medici di
medicina generale che hanno prescritto le stesse, mediante l’utilizzo di
strumentazioni e modalità informatiche;
CONSIDERATO quindi che in data 31 gennaio 2008 si è pervenuti, in sede
di Comitato Permanente Regionale, alla stipula dell’Accordo Integrativo
Regionale relativo all’utilizzo del personale di studio e ai servizi di
prenotazione CUP presso gli studi medici, allegato alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’Accordo in argomento non genera maggiori oneri a carico
dei fondi per il governo clinico di cui alla citata deliberazione n. 234
del 17 marzo 2006;
Su proposta dell’Assessore incaricato alla Salute, Politiche della
Sicurezza dei Cittadini
DELIBERA
è approvato
l’Accordo Integrativo Regionale relativo al personale di studio e ai
servizi di prenotazione CUP, stipulato il 31 gennaio 2008 con le OO. SS.
rappresentative dei medici di medicina generale, allegato alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
L’Accordo entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero
(segue allegato)
ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE TRA REGIONE LIGURIA E LE
OO. SS. DEI MEDICI DI MEDICiNA GENERALE
PERSONALE DI STUDIO E SERVIZI DI PRENOTAZIONE CUP
Il giorno 31 gennaio 2008, presso la sede della Regione Liguria, ha
luogo un incontro tra l’Assessore alla Salute e alle Politiche della
Sicurezza dei Cittadini e le organizzazioni sindacali firmatarie
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale del 15 marzo 2005.
In tale occasione si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il quarto
capoverso dell’art. 8 dell’Accordo Integrativo Regionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con
deliberazione n. 234 del 17 marzo 2006 viene sostituito dal seguente: “I
medici operanti in forma singola che usufruiscono dell’indennità di
collaboratore di studio e/o personale infermieristico garantiscono la
presenza del collaboratore di studio per un numero di ore minimo
settimanale pari ad almeno 1,5 ogni 250 assistiti in carico e, ferma
restando una soglia minima di 3 ore settimanali, garantiscono la
presenza dell’infermiere per un numero di ore pari alla metà di quelle
previste per il collaboratore di studio. Qualora il collaboratore di
studio o l’infermiere professionale operi per un gruppo, la relativa
indennità è riconosciuta per intero ad ogni medico facente parte del
gruppo, a condizione che il collaboratore sia presente per almeno 16 ore
settimanali nel caso di tre medici, 24 ore settimanali nel caso di
quattro medici e a tempo pieno (36 ore) nel caso di un numero maggiore a
quattro. L’infermiere professionale
dovrà, invece, essere disponibile per un orario pari al 50% di quello
previsto per il collaboratore di studio. Le ASL procedono alla verifica
del rispetto di dette soglie minime mediante controllo tramite
autocertificazione dei singoli medici”.
2. I medici
operanti in forma singola o in forma associata, e in particolare quelli
che utilizzano il collaboratore di studio e ricevono per questo
l’indennità corrispondente di cui all’art. 59 lett. B comma 6,
garantiscono dal proprio studio la prenotazione, tramite collegamento
informatico al CUP dell’ASL di appartenenza, degli esami e delle visite
dagli stessi prescritti.
A tal fine, le
ASL e la Regione, ciascuno per quanto di propria competenza e con oneri
a proprio carico, mettono a disposizione dei medici suddetti le seguenti
funzionalità e i seguenti servizi, secondo modalità tecniche e operative
definite a livello di singola azienda:
• Collegamento a Internet/intranet, al fine di accedere ai servizi ASL
su area dedicata.
• Carta di firma digitale, per assicurare la sicurezza
dell’identificazione di chi accede ai servizi online.
• Sistema di prenotazione a CUP, comprensivo di formazione del personale
a ciò adibito.
• Consultazione dei referti/fascicoli del paziente.
• Varie funzioni aggiuntive, da definire (consultazione anagrafe
pazienti, consultazione cedolino,
ecc.).
• Area riservata per comunicazioni varie.
3. Quanto stabilito al punto 2. costituirà oggetto di sperimentazione
per un periodo di 10 mesi dall’installazione della strumentazione
necessaria, prevedendo una prima verifica entro 6 mesi. Le parti si
impegnano, al termine della sperimentazione, a verificare gli effetti
della stessa, sia sotto il profilo dell’appropriatezza, sia sotto quello
della quantità di prestazioni prenotate, al fine di valutare la
possibilità di promuovere ulteriormente lo sviluppo delle attività in
questione attraverso incentivazioni economiche.
Sono fatti salvi
gli accordi aziendali in materia.
Letto, approvato e
sottoscritto
Assessore alla
Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini
FIMMG
Federazione Medici
Intesa Sindacale
FP CGIL Medici |