Ministero della Salute

 

Decreto-legge 8 Agosto 2014          

"Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 Ottobre 2014

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attivita' sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»;

Acquisita dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica;

Considerato il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014;

Tenuto conto dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'eta' per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari;

Sentito il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute;

Ritenuto di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico;

Decreta:

Art. 1

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attivita' sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (Allegato 1).

2. E' confermato il modello del certificato di cui all'allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2).

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4535

 

Allegato 1

LINEE GUIDA  DI  INDIRIZZO  IN  MATERIA  DI  CERTIFICATI  MEDICI  PER
                L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA
 
Definizione di attivita' sportiva non agonistica
    1. Si  definiscono  attivita'  sportive  non  agonistiche  quelle praticate dai seguenti soggetti:
      a)  gli   alunni   che   svolgono   attività   fisico-sportive organizzate  dagli  organi  scolastici  nell'ambito  delle  attività parascolastiche;
      b) coloro che  svolgono  attività organizzate  dal  CONI,  da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti
dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
      c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
 

Medici certificatori
    1. I certificati per l'attività sportiva  non  agonistica  sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri  di  libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai  medici  specialisti
in medicina dello sport ovvero dai medici  della  Federazione  medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
 

Periodicità dei controlli e validità del certificato medico
    1. Coloro che praticano attività sportive  non  agonistiche  si sottopongono a controllo medico annuale che determina  l'idoneità  a tale pratica sportiva.
    2. Il certificato medico  ha  validità  annuale  con  decorrenza dalla data di rilascio.
 

Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti
    1. Ai fini del rilascio del  certificato  medico,  è  necessario quanto segue:
      a) l'anamnesi e  l'esame  obiettivo,  completo  di  misurazione della pressione arteriosa;
      b) un  elettrocardiogramma  a  riposo,  debitamente  refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
      c) un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di  età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
      d) un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con periodicità annuale per coloro che, a prescindere  dall'età,  hanno patologie  croniche  conclamate,  comportanti  un  aumentato  rischio cardiovascolare.
    2. Il medico certificatore tenuto conto delle  evidenze  cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche  di  una  prova  da sforzo massimale  e  di  altri  accertamenti  mirati  agli  specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si  avvale della consulenza del medico specialista in medicina  dello  sport  o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
    3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonchè dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti  disposizioni e comunque per la validità del certificato.
    4. Per quanto  riguarda  i  medici  di  medicina  generale  ed  i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione  dei  documenti può essere assolto  anche  dalla  registrazione  dei  referti  nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

 
 

Allegato 12

 

Modello del certificato per Attività Non Agonistica